Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge  23
agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri),   le
modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno  efficacia  dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno  2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Riduzione delle aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio
                      impiegato come carburante 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei  prodotti  energetici,  le
aliquote di  accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio  impiegato  come
carburante, di cui all'Allegato I al ((testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto))
legislativo  26   ottobre   1995,   n.   504,   sono   rideterminate,
relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: 
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; 
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40  euro  per
1000 litri. 
  2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al  comma  1
si applica dal giorno di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. 
  3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma  1,  l'aliquota  di
accisa sul gasolio commerciale  usato  come  carburante,  di  cui  al
numero 4-bis della Tabella A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova  applicazione  per  il
periodo indicato nel comma 2  del  presente  articolo.  Nel  medesimo
periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte  sulla
benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995. 
  4. Per il periodo dal 1° gennaio al  28  febbraio  2022  non  trova
applicazione la disposizione di cui  al  comma  290  dell'articolo  1
della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244)). Per il medesimo periodo, le
maggiori entrate  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relative  alle
cessioni  di  benzina  e  gasolio  impiegati  come   carburanti   per
autotrazione,   ((derivanti))    dalle    variazioni    del    prezzo
internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono  accertate
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  291,  della  legge  24
dicembre 2007 n. 244. 
  5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa  di
cui al comma 1, gli esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al  comma  2,  lettera  b),  del  medesimo  articolo  25  trasmettono
all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con le modalita' di cui all'articolo  19-bis  del  predetto
testo  unico  ovvero  per  via  telematica,  i   dati   relativi   ai
quantitativi di benzina e di gasolio usato come  carburante  giacenti
nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  sia  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno
successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati  e'
effettuata entro 5 giorni lavorativi  a  partire  da  ciascuna  delle
predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati  di  cui  al
presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  5  i  titolari  dei
depositi fiscali e ((gli esercenti i depositi))  commerciali  di  cui
agli  articoli  23  e  25  del  testo  unico  ((di  cui  al   decreto
legislativo)) n. 504 del 1995,  nel  periodo  di  applicazione  delle
aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano  nel
documento amministrativo semplificato telematico di cui  all'articolo
11 del ((decreto-legge 26 ottobre)) 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286  l'aliquota  di
accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel
medesimo documento. 
  7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza   per   monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al  pubblico,  di
benzina  e  gasolio  usato  come  carburante  praticati   nell'ambito
dell'intera  filiera  di  distribuzione  commerciale   dei   medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i  poteri  di  indagine  a
essa attribuiti ai fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per  lo  svolgimento  dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo  della  Guardia  di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati  inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai  dati  contenuti  nel  documento
amministrativo semplificato telematico;  il  medesimo  Corpo  segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ((ai
sensi del codice del consumo,  di  cui  al  decreto))  legislativo  6
settembre 2005, n. 206.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli adempimenti previsti dal presente comma con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2  e  fino  al  31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 291, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  le  aliquote  di
accisa applicate ai  prodotti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
rideterminate con il decreto emanato  ai  sensi  del  comma  290  del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato  anche  con
cadenza diversa da quella ivi prevista. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del  presente  articolo,
valutati in 588,25 milioni  ((di  euro))  per  l'anno  2022  e  30,78
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni
((di euro)) per l'anno 2022, mediante le maggiori  entrate  derivanti
dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni ((di euro)) per l'anno 2022  e
30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.